Send message

Informazioni sui clienti:

Oggestto del messaggio:

Consenso al trattamento dei dati personali

We process your personal data submitted through this form to process your message, manage your inquiry or process your reported claim. Please find more information including your rights in our privacy policy.

Consenso per l'invio di informazioni commerciali via e-mail

Informiamo che in qualsiasi momento puoi revocare la concessione del tuo consenso.

Elaboriamo i tuoi dati personali, in particolare il tuo indirizzo e-mail, al fine di inviarti la nostra newsletter. Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento, in modo efficace per il futuro, annullando l'iscrizione dalla lista tramite il link presente nella newsletter o inviandoci un messaggio informale. Trova ulteriori informazioni, inclusi i tuoi diritti, nella nostra politica sulla privacy.

Consenso per l'invio di informazioni commerciali tramite telefono

Informiamo che in qualsiasi momento puoi revocare la concessione del tuo consenso.

Elaboriamo i tuoi dati personali inviati tramite questo modulo per elaborare il tuo messaggio, gestire la tua richiesta o elaborare la tua segnalazione. Trova ulteriori informazioni, inclusi i tuoi diritti, nella nostrapolitica sulla privacy.

Sending...

Condizioni generali di vendita

§1 Glossario

I seguenti termini utilizzati nelle presenti Condizioni Generali di Vendita utilizzati da Marmite Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością con sede a Zakrzewo nella commercializzazione professionale hanno il seguente significato:

Informazioni confidenziali hanno il significato conferitogli dal § 8 comma 2 delle CGV
Codice Civile legge del 23 aprile 1964 Codice Civile (G.U. 2017, voce 459 con modifiche)
Acquirente l’imprenditore, che stipula il Contratto con il Venditore
CGV le presenti Condizioni Generali di Vendita utilizzate da Marmite Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością con sede a Zakrzewo nella commercializzazione professionale
Conferma dell’Ordine accettazione dell’Ordine trasmessa all’Acquirente dal Venditore
Contratto Quadro di Collaborazione contratto quadro, che regola i principi e le condizioni della collaborazione tra l’Acquirente e il Venditore nell’ambito della vendita delle Merci
Venditore società Marmite Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością con sede in Zakrzewo, ul. Przemysłowaj 4, 62-070 Dopiewo, Polska, iscritta al registro degli imprenditori del Registro Nazionale Giudiziario tenuto presso il Tribunale Circondariale Poznań – Nowe Miasto i Wilda in Poznań, VIII Sezione Economica KRS, al numero KRS: 0000581685, NIP [Numero d’Identificazione Fiscale]: 7831732117
Parte L’Acquirente o il Venditore
Parti L’Acquirente e il Venditore congiuntamente
Merci tutte le merci vendute dal Venditore, in particolare lavabi, piatti doccia e vasche
Contratto ogni contratto di vendita delle Merci stipulato dal Venditore con l’Acquirente in base all’Ordine presentato al Venditore e alla Conferma dell’Ordine, in base ai principi stabiliti nelle CGV
Ordine l’offerta presentata dall’Acquirente al Venditore di stipulazione del Contratto ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
Giorni feriali dal lunedì al venerdì con eccezione dei giorni non lavorativi in Polonia

§2 Disposizioni generali

  1. Le CGV regolano i diritti e gli obblighi delle Parti del Contratto. Le CGV non trovano l’applicazione nei confronti degli Acquirenti in qualità di persone fisiche, che acquistano le Merci ai fini non connessi all’attività professionale o economica.
  2. Le CGV costituiscono parte integrale del Contratto e dell’Ordine, ed anche del Contratto Quadro di Collaborazione, salvo diversi accordi presi dalle Parti.
  3. In caso di divergenze tra le disposizioni delle CGV e il Contratto o il Contratto Quadro di Collaborazione, il significato preminente in questo ambito lo hanno le disposizioni: (a) per primo – del Contratto, (b) per secondo – del Contratto Quadro di Collaborazione, (c) per terzo – delle CGV.
  4. Il Venditore non è vincolato da alcune condizioni di acquisto (inclusi modelli di contratti) utilizzate dall’Acquirente, Le condizioni di cui alla frase precedente, non vengono applicate né al Contratto né al Contratto Quadro di Collaborazione.
  5. Le CGV vincolano l’Acquirente al momento della presentazione dell’Ordine oppure al momento della stipulazione del Contratto Quadro di Collaborazione, o altro contratto relativo alla vendita delle Merci, secondo quella data, che risulterà prima. Le CGV vengono applicate a tutti i Contratti stipulati tra le Parti.
  6. Le informazioni fornite dal Venditore, sotto qualunque forma, in particolare annunci, annunci pubblicitari, listini prezzo e le così dette condizioni commerciali, non hanno carattere d’offerta ai sensi del Codice Civile e non sono vincolanti per il Venditore, ma costituiscono al massimo un invito a stipulare il Contratto in base alle informazioni indicate in tali condizioni.
  7. Tutte le illustrazioni, i disegni, le descrizioni, i dati relativi alla massa e alle dimensioni delle Merci, forniti dal Venditore, hanno un carattere esemplificativo e ausiliario per un montaggio corretto delle Merci. Il Venditore si riserva tutti i diritti relativi alle illustrazioni, ai disegni e alle descrizioni trasmesse all’Acquirente. L’Acquirente non è autorizzato a utilizzarli in un ambito diverso dal montaggio delle Merci, e neanche è autorizzato a renderli accessibili a terzi.
  8. Qualora il Venditore dovesse fabbricare Merci in base a modelli forniti dall’Acquirente, l’Acquirente dichiara, di essere il titolare dei diritti d’autore, in particolare del diritto patrimoniale d’autore, relativi ai modelli delle Merci, nell’ambito indispensabile per la realizzazione del Contratto. L’Acquirente autorizza il Venditore a utilizzare questi modelli delle Merci nell’ambito indispensabile per la realizzazione del Contratto. L’Acquirente è responsabile nei confronti del Venditore qualora non avesse il titolo ai diritti di cui sopra, in particolare esonererà il Venditore da tutti gli obblighi verso terzi connessi alla fabbricazione delle Merci, in conformità al Contratto nonché è responsabile del risarcimento del danno cagionato al Venditore.

§3 Ordini e vendita delle Merci

  1. Gli Ordini verranno presentati dall’Acquirente in forma scritta o via e-mail utilizzando i dati di contatto forniti dal Venditore. L’Ordine costituisce un’offerta ai sensi del Codice Civile.
  2. L’ordine deve contenere:
    1. l’identificazione dell’Acquirente nonché il nome e il cognome della persona che presenta l’Ordine nel nome dell’Acquirente,
    2. l’identificazione delle Merci ordinate mediante l’indicazione della denominazione delle Merci utilizzata dal Venditore, insieme alla quantità delle Merci,
    3. il prezzo delle Merci,
    4. il termine di ricezione delle Merci (termine di realizzazione dell’Ordine),
    5. la firma dell’Acquirente (conforme al principio di rappresentanza o della persona presentante l’ordine previamente autorizzata dall’Acquirente) – in caso di Ordine presentato per iscritto.
  3. Nel caso in cui non sia stata indicata la denominazione delle Merci o l’identificazione delle Merci utilizzata dal Venditore, ciò nonostante, in base ai dati dell’Ordine sia possibile stabilire le Merci di cui si tratti, si conviene, che l’Ordine si riferisce alle Merci identificate in tal modo dal Venditore.
  4. Qualora il Venditore accetti l’Ordine, allora entro 3 (tre) Giorni feriali dalla data di ricezione dell’Ordine il Venditore inoltrerà all’Acquirente la Conferma dell’Ordine via fax o via e-mail. Al momento dell’invio della Conferma dell’Ordine da parte dal Venditore si verifica la stipulazione del Contratto nell’ambito delle Merci ordinate.
  5. Il periodo indicato al § 3 comma 4 delle CGV non concerne l’introduzione (realizzazione) dei modelli nuovi di Merci; in tali circostanze il termine della conferma dell’ordine verrà ogni volta concordato dalle Parti. Al momento della conferma dell’ordine da parte del Venditore ha luogo la stipulazione del Contratto di vendita delle Merci ordinate.
  6. The Seller may modify the Order in the Order Confirmation within the quantity of Products and delivery date, or other conditions of the Contract, excluding the kind of Products covered by the Order. Within 3 (three) Business days from receiving of the modified Order Confirmation the Buyer may reject the execution of the Order under conditions indicated in the Order Confirmation by providing the Seller in writing or by e-mail with the appropriate statement. Failure to provide the Seller by the Buyer with the refusal of Order execution under the conditions of the modified Order Confirmation, the Contract shall be deemed concluded under conditions of the modified Order Confirmation at the moment of the expiry of 3 (three) Business days from sending by the Seller to the Buyer the modified Order Confirmation or earlier – if the Buyer provides the Seller with the statement on the acceptance of the modified Order Confirmation.
  7. Il Venditore nella Conferma dell’Ordine ha la facoltà di modificare l’Ordine nell’ambito della quantità delle Merci nonché del termine di consegna o di altre condizioni del Contratto, eccetto il tipo delle Merci comprese nell’Ordine. L’Acquirente entro il termine di 3 (tre) Giorni feriali dalla data di ricezione della Conferma dell’Ordine modificato può rifiutare di realizzare l’Ordine secondo le condizioni indicate nella Conferma dell’Ordine, inviando al Venditore per iscritto o via e-mail un’apposita dichiarazione. In caso del mancato invio dall’Acquirente al Venditore della comunicazione relativa al rifiuto di realizzare l’Ordine secondo le condizioni definite nella Conferma dell’Ordine modificato, si intende, che il Contratto è stato stipulato in base alle condizioni indicate nella Conferma dell’Ordine modificato, al momento della scadenza di 3 (tre) Giorni feriali dalla data dell’invio dal Venditore all’Acquirente della Conferma dell’Ordine modificato oppure prima – qualora l’Acquirente abbia presentato la dichiarazione di accettazione della Conferma dell’Ordine modificato.
  8. Il Venditore può condizionare l’accettazione dell’Ordine in particolare dal pagamento degli importi dovuti e non pagati insieme agli interessi, cessazione di altre violazioni ed eliminazione degli effetti di esse oppure dalla presentazione da parte dell’Acquirente di una garanzia in forma concordata dalle Parti.
  9. Il Venditore può rifiutare di accettare l’Ordine in particolare quando la somma degli importi dovuti e non pagati dall’Acquirente, a titolo di fornitura delle Merci (inclusi importi scaduti) , supera il valore stabilito dalle Parti oppure quando in conseguenza all’accettazione di un dato Ordine tale superamento si sarebbe verificato.
  10. Il ritiro (annullamento) dell’Ordine da parte dell’Acquirente richiede sempre l’accettazione scritta del Venditore.
  11. . L’Acquirente dichiara, che tutti gli Ordini presentati da lui stesso o dai suoi dipendenti via fax o email, vincolano l’Acquirente e l’Acquirente si impegna a non sollevare obiezioni in tale ambito nei confronti del Venditore.
  12. Il Venditore si impegna a fabbricare le Merci ordinate dall’Acquirente e di consegnarle all’Acquirente nel luogo e nel termine indicati nel Contratto (termine di realizzazione dell’Ordine).
  13. Il Venditore identificherà le Merci e fornirà all’Acquirente la documentazione connessa alle merci conformemente alle vigenti disposizioni di legge e al Contratto o al Contratto Quadro di Collaborazione.
  14. Le confezioni standard delle Merci sono a carico e a spese del Venditore.

§4 Ricezione delle Merci

  1. Ai Contratti stipulati vengono applicati EXW (Incoterms 2010), salvo diversi accordi tra le Parti.
  2. L’Acquirente riceverà le Merci nel luogo stabilito.
  3. Dal momento della consegna delle Merci, all’Acquirente passa il rischio della perdita o del danneggiamento delle Merci costituenti l’oggetto di vendita.
  4. Effettuando il ritiro delle Merci, conformemente alle condizioni definite in base al § 4 comma 1 delle CGV, l’Acquirente verifica la quantità e la qualità delle confezioni delle Merci. La conferma dell’avvenuta ricezione dovrebbe essere annotata sulla copia del Documento di Consegna o sulla nota di spedizione (incluso CMR), o nel protocollo di difformità e dovrebbe contenere: (i) data dell’avvenuta ricezione delle Merci, (ii) nome e cognome delle persone riceventi le Merci (iii) firme leggibili delle persone riceventi le Merci, (iv) obiezioni relative alla qualità o alla quantità delle confezioni o delle Merci.
  5. La presentazione delle obiezioni relative alla quantità o alla qualità delle Merci non esonera l’Acquirente dall’obbligo del pagamento del prezzo entro il termine indicato nella fattura IVA, comprendente la vendita nella parte corrispondente alle Merci ricevute e non comprese dal reclamo.
  6. In caso di riconoscimento da parte del Venditore delle obiezioni relative alla quantità o alla qualità delle Merci – il Venditore si impegna a completare la quantità mancante o fornire le Merci prive di difetti senza indugio ingiustificato.
  7. Il termine di realizzazione dell’Ordine si intende quale rispettato dal Venditore, qualora il Venditore renda accessibili all’Acquirente le Merci ai fini dell’effettuazione della ricezione entro il termine stabilito dalle parti nel luogo di ricezione delle Merci, salvo mancata ricezione delle Merci per motivi imputabili al Venditore.
  8. In caso di ritardo della ricezione delle Merci ordinate per motivi imputabili all’Acquirente, il Venditore ha la facoltà di:
    1. fornire all’Acquirente le Merci ordinate, a spese e a rischio dell’Acquirente, senza escludere la facoltà del Venditore di richiedere il risarcimento del danno risultante dal ritardo,
    2. custodire le Merci o dare in custodia le merci a spese e a rischio dell’Acquirente.
  9. In caso del mancato rispetto da parte del Venditore del termine di realizzazione dell’Ordine per motivi imputabili al Venditore, l’Acquirente, prima di recedere dal Contratto, è tenuto ad assegnare un termine supplementare di almeno 30 giorni feriali per la realizzazione dell’Ordine definito nel Contratto.
  10. Il Venditore si riserva il diritto ad effettuare forniture parziali.
  11. L’Acquirente assicura, che le persone riceventi le Merci dal Venditore saranno autorizzate al ritiro delle Merci e per tale motivo non presenterà obiezioni nei confronti del Venditore in questo ambito.

§5 Garanzia di qualità

  1. L’ambito, il termine della garanzia concessa dal Venditore, come anche la procedura del reclamo, i diritti dell’Acquirente e gli obblighi del Venditore risultanti dai vizi delle Merci rilevati nel periodo di garanzia, definisce il documento di garanzia allegato alle Merci o fornito all’Acquirente dal Venditore in un altro modo.
  2. Le Parti escludono la garanzia per vizi fisici o legali delle Merci.
  3. Le Parti escludono la responsabilità del Venditore per la mancata o negligente realizzazione del Contratto, inclusa la responsabilità per danni indiretti, consequenziali nonché lucro cessante nonché responsabilità civile, a meno che il danno risultasse da un’azione volontaria del Venditore.

§6 Pagamenti

  1. La vendita delle Merci verrà effettuata in EURO o PLN, in conformità agli accordi tra le Parti.
  2. Il Prezzo delle Merci verrà concordato dalle Parti.
  3. L’Acquirente pagherà al Venditore il prezzo per le Merci ordinate in base alla fattura IVA emessa, tramite il bonifico bancario sul conto bancario indicato sulla sopra menzionata fattura IVA, entro il termine di 14 giorni dalla data della sua emissione, salvo che il termine di pagamento risulti da un accordo separato tra le Parti. La Fattura IVA verrà emessa in data della consegna delle Merci all’Acquirente.
  4. L’Acquirente autorizza il Venditore ad emettere la fattura IVA senza la firma dell’Acquirente.
  5. Le spese di imballaggicollettivi (euro-palette) delle Merci sono a carico dell’Acquirente, salvo diversi accordi presi dalle Parti.
  6. . La proprietà delle Merci viene trasferita all’Acquirente nella data in cui effettua il pagamento per queste Merci, e quando il pagamento dell’intero prezzo avviene prima della consegna della Merce all’Acquirente – la proprietà viene trasferita al momento della consegna delle Merci all’Acquirente. Quale data di pagamento effettuato viene intesa la data di accredito sul conto bancario del Venditore.
  7. In caso di mancato pagamento del prezzo da parte dell’Acquirente, il Venditore ha il diritto di:
    1. sospendere la fornitura dei successivi lotti delle Merci fino al pagamento di tutti gli importi dovuti e scaduti (il termine di realizzazione della fornitura di successivi lotti di Merci viene prolungato per un tempo pari al ritardo che l’Acquirente ha nella realizzazione dei suoi obblighi) e/o
    2. dopo l’intimazione dell’Acquirente al pagamento del prezzo entro un termine di 7 (sette) giorni e dopo la scadenza di questo termine senza che vi siano effetti – recedere dal contratto di vendita del lotto di Merci non pagato o da tutti i contratti di vendita delle Merci all’Acquirente, stipulati e non realizzati dal Venditore fino a quella data e/o
    3. richiedere dall’Acquirente l’anticipo dell’intero prezzo per i successivi lotti di Merci ordinate, salvo che l’Acquirente presenti al Venditore una garanzia di pagamento del prezzo per i successivi lotti di Mirce in forma soddisfacente il Venditore o
    4. abbreviare il termine di pagamento per i successivi lotti di Merci, definito al § 6 comma 3 delle CGV.
  8. Nei casi descritti al § 6 comma 7 lettera b, il Venditore ha il diritto di vendere a terzi le Merci ordinate dall’Acquirente, relativamente a quelle per cui il Venditore ha recesso il Contratto, e per le quali l’Acquirente ha espresso il proprio consenso.
  9. Le Parti di comune accordo convengono, che senza previa autorizzazione scritta del Venditore, è inammissibile la detrazione da parte dell’Acquirente di qualsiasi credito che vanta nei confronti del Venditore con reciproci crediti del Venditore nei confronti dell’Acquirente a titolo della Vendita delle Merci.

§7 Forza maggiore

  1. Ognuna delle Parti è esonerata dalla realizzazione del Contratto per il periodo della durata di una forza maggiore, la quale rende impossibile oppure ostacola significativamente la realizzazione del Contratto. Il verificarsi della forza maggiore deve essere notificato senza indugio all’altra Parte.
  2. La forza maggiore non sopprime la necessità di effettuare i pagamenti degli ordini realizzati nel più breve termine possibile.
  3. Per forza maggiore vengono intese le circostanze indipendenti dalle Parti di natura esterna, quali: guerre, inondazioni, rivolte, attentati terroristici, scioperi, azioni delle autorità statali ostacolanti la realizzazione del Contratto ecc.
  4. Il tempo di realizzazione dell’Ordine viene automaticamente prolungato della durata della forza maggiore.
  5. Qualora la forza maggiore durasse più di 12 (dodici) mesi, allora ognuna delle Parti può sciogliere il Contratto con effetto immediato senza avere a questo titolo la responsabilità per danni. La data di scioglimento del Contratto è la data di ricezione della comunicazione relativa al verificarsi della forza maggiore. Qualora la notificazione sia impossibile è sufficiente la constatazione dello scioglimento del Contratto con la data ufficialmente autenticata e la comunicazione di questo fatto all’altra Parte appena risulti possibile.

§8 Riservatezza delle informazioni

  1. Tutte le Informazioni Confidenziali, definite di seguito, ottenute durante la realizzazione del Contratto o prima della sua stipulazione, le quali si riferiscono all’altra Parte, sono confidenziali e non possono, senza il consenso dell’altra Parte alla quale si riferiscono, essere rese accessibili a persone terze, rivelate, e neanche utilizzate per fini diversi da quelli connessi al Contratto o al Contratto Quadro di Collaborazione.
  2. La riservatezza si riferisce alle informazioni confidenziali della Parte, in particolare costituenti segreto aziendale, incluse informazioni di produzione, know-how del Venditore, informazioni commerciali, finanziarie, tecnologiche e organizzative („Informazioni Confidenziali”).
  3. La Parte, alla quale le informazioni sono state rese accessibili, è esonerata dall’obbligo di mantenere in segreto le Informazioni Confidenziali esclusivamente in casi seguenti:
    1. a condizione del previo ottenimento di un’espressa, autorizzazione scritta dell’altra Parte, nell’ambito compreso dall’autorizzazione;
    2. le informazioni sono o diventeranno rese al pubblico senza la violazione delle presenti CGV.
  4. La Parte, la quale verrà obbligata a rivelare le Informazioni Confidenziali a un soggetto menzionato al § 8 comma 3 punto b delle CGV, comunicherà all’altra Parte tale obbligo, entro un termine di 5 (cinque) giorni.
  5. La violazione del principio di riservatezza autorizza l’altra Parte a richiedere il pagamento di una pena contrattuale pari a 10.000 EUR (dieci mila euro) per ogni violazione. La previsione di una penale non esclude la facoltà di richiedere il pagamento di un risarcimento, che supera l’ammontare della penale prevista.

§9 Diritti di autore e diritti di proprietà industriale

  1. I diritti della proprietà intellettuale nonché i diritti di autore relativi ai modelli delle Merci spettano al Venditore, salvo diversi accordi presi dalle Parti.
  2. L’Acquirente si impegna a non utilizzare i marchi di fabbrica del Venditore („Marmite” e „Evermite”) o qualunque altro marchio, denominazione, il quale fosse composto o comprendesse i marchi di fabbrica sopra indicati in qualsiasi forma o fosse confondibile con tali marchi di fabbrica, salvo che questo accada in base e nell’ambito di un’espressa autorizzazione scritta del Venditore.
  3. In relazione alle Merci, con riferimento ai modelli per i quali spettano al Venditore i diritti della proprietà intellettuale (ad es. diritti di autore), l’Acquirente si impegna nei confronti del venditore, a non: (a) fabbricare Merci costituenti l’oggetto del Contratto, e di non (b) commissionare la fabbricazione delle Merci costituenti l’oggetto del Contratto, a qualunque persona terza. L’Acquirente non utilizzerà in alcun modo i modelli delle Merci, né il know-how ottenuto in base al Contratto o in relazione ad esso. La violazione di qualunque obbligo di cui sopra autorizza il Venditore a richiedere dall’Acquirente il pagamento di una pena contrattuale pari a 500.000 EUR (dieci mila euro) per ogni violazione. La previsione di una penale non esclude la facoltà di richiedere il pagamento di un risarcimento, che supera l’ammontare della penale prevista.

§10 Risoluzione delle controversie

  1. Tutte le controversie connesse al Contratto verranno esaminate dal tribunale ordinario polacco competente per la sede del Venditore.
  2. Il Venditore si riserva il diritto di rivendicare le proprie pretese anche dinanzi al tribunale competente per la residenza o la sede dell’Acquirente.

§11 Disposizioni finali

  1. Le CGV e il Contratto sono soggette al diritto polacco.
  2. In questioni non regolate nel Contratto o nelle CGV vengono applicate le disposizione del Codice Civile, salvo che il Contratto o le CGV prevedano che la regolazione di una data questione, presente nelle CGV, abbia un carattere esaustivo e per tale motivo esclude l’applicazione del Codice Civile.
  3. La nullità e l’inefficacia di qualunque disposizione delle CGV non incide sulla validità e sull’efficacia delle altre disposizioni delle CGV. In tali casi al posto delle disposizioni delle CGV nulle o inefficaci trovano l’applicazione le apposite norme di legge.
  4. L’Acquirente non è autorizzato a trasmettere alcuni diritti risultanti dal Contratto a qualsiasi soggetto terzo senza previa autorizzazione scritta del Venditore.
  5. I titoli e i numeri dei paragrafi delle CGV hanno carattere esclusivamente informativo e non incidono sull’interpretazione di esse.
  6. Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni previste nelle CGV richiedono la forma scritta a pena di nullità, salvo diverse disposizioni delle CGV.
  7. Le Parti indicheranno le persone autorizzate a rilasciare e ricevere nel nome delle Parti le dichiarazioni connesse alla realizzazione del Contratto, compreso alla presentazione degli Ordini e alla ricezione dei reclami relativi alle Merci, nonché si impegnano a informarsi reciprocamente in merito al cambiamento della persona di contatto o delle informazioni relative alla persona di contatto. In caso di mancata comunicazione del cambiamento della persona di contatto o delle informazioni relative alla persona di contatto le comunicazioni inviate all’attuale indirizzo di contatto verranno intese come validamente notificate.

Numero di prodotti aggiunti agli appunti: (0).

Vai agli appunti Rimuovi prodotti